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Il principio del ne bis in idem nel diritto penale internazionale volto alla protezione dei diritti fondamentali, il principio del ne bis in idem -riguarda solo una unità giurisdizionale-; o secondo una formulazione ancora più categorica: -Il divieto di punture multiple del diritto internazionale proibisce alla Cna solo per lo stesso fatto all interno di ciascuno Stato-.

Ciò si basa, come è ovvio, nel riconoscimento della sovranità di ciascuno Stato, uno delle cui dimensioni s specifico è costituito, appunto, dall autonomia dell esercizio della propria giurisdizione, nonché del proprio potere punitivo. Ciò può comportare difficoltà dal punto di vista di possibili conflitti di giurisdizione, nella misura in cui, come sviluppo del diritto internazionale, vengono estese le basi per l esercizio della giurisdizione extraterritoriale che può essere invocata da ciascuno Stato. Certamente, ciò non significa che uno Stato, nell esercizio della sua sovranità, non possa adottare un principio di riconoscimento dell esercizio della giurisdizione di altri Stati al fine di condizionare negativamente l esercizio della propria giurisdizione.

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Ciò significa che, a meno che uno Stato non si sottometta effettivamente a tale vincolo, l esercizio della propria giurisdizione, nonché dei propri poteri sanzionatori, non è in alcun modo soggetto all eventuale esercizio della giurisdizione di un altro Stato, anche quando Entrambi possono riferirsi allo stesso fatto.

A tale proposito, è illustrativo il processo che tende al consolidamento progressivo di un principio di -riconoscimento reciproco- tra gli Stati membri dell Unione europea, un processo caratterizzato dalla consacrazione (sfumata) del principio del ne bis in idem nel quadro dell accordo. In effetti, l art. dell accordo di attuazione dell accordo prevede che [una persona che è stata processata in una sentenza definitiva da una parte contraente non può essere perseguita per gli stessi atti da un altra parte contraente, a condizione che, nel caso della Cna, la sanzione sia stata eseguita , indipendentemente dal fatto che sia già stato o meno eseguito conformemente alla legislazione della parte contraente in cui ha avuto luogo la Cna.

Per quanto riguarda quest ultimo, è particolarmente importante che, in occasione della sua decisione, la Corte si sia decisamente orientata verso un interpretazione dell espressione -gli stessi fatti- in chiave puramente fattuale, cioè con totale disprezzo della sua possibile qualificazione giuridica dal punto di vista delle ordinanze degli Stati la cui giurisdizione è eventualmente concorrente. Ciò è stato successivamente integrato dalle dichiarazioni della Corte, in applicazione dello stesso art. in caso di fallimento, nel senso che l -identità di fatto-, ai fini dell applicazione della garanzia ne bis in idem, può essere relativa.

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Tuttavia, un fatto fondamentale su questo sviluppo sempre più espansivo si riferisce alle considerazioni materiali che la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea stessa ha teso a sostenere per sostenere tale sviluppo: principalmente, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati , ma anche la promozione della libera circolazione delle persone tra i territori degli -Stati--.

Tale regime di reciproco riconoscimento giurisdizionale si basa, quindi, su uno sfondo di condizioni di integrazione politica che giustificano il condizionamento dell esercizio dei poteri sovrani di ciascuno Stato in risposta all esercizio di quegli stessi poteri da parte degli altri Stati così collegati.

D altra parte, nel caso di scenari in cui tali condizioni di integrazione politica non sono coordinate autonomamente dagli Stati, l attivazione di un regime di riconoscimento internazionale del principio del ne bis in idem non sembra immaginabile.